Responsabilità
civile - Animali - Animali selvatici - Responsabilità
a carico delle regioni - Configurabilità - Condizioni
- Limiti - Fattispecie in tema di autovettura urtata violentemente
da animale selvatico
Responsabilità
civile - Animali selvatici - Responsabilità a carico
delle regioni - Imputabilità - Legge vigente al momento
del verificarsi del fatto o dell’evento dannoso - Applicazione
- Configurabilità
Sebbene
la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (recante "Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") attribuisce
alle Regioni a statuto ordinario l’emanazione di norme relative alla
gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art.
1, comma terzo) e affida alle medesime (cui la legge n. 142 del 1990,
nel definire i rapporti tra Regioni, Province e Comuni, ha attribuito
la qualifica di ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di
gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le funzioni
amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse
delegate ai sensi della legge n. 142 del 1990 (art. 9, comma primo). Ne
consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure
idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è
responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici
a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche
norme. (Cass. Civ., Sez. III, 24 settembre 2003, n. 13907). [RV0303]
Carta
di circolazione - Ritiro - Veicolo destinato all’esportazione
- Foglio di via - Mancato rilascio - Infrazione configurabile
- Art.93, settimo comma, Nuovo C.S. - Sussistenza - Confisca
- Legittimità
La
circolazione di un veicolo diretto al transito di confine per l’esportazione
attuata senza carta di circolazione (perché ritirata) e senza foglio
di via (perché non rilasciato), integra l’infrazione prevista dall’art.
93, settimo comma, nuovo c.s. (circolazione di veicolo sprovvisto della
carta ci circolazione), che comporta la confisca del mezzo, e non l’infrazione
meno grave prevista dall’art. 99, terzo comma, nuovo c.s., che attiene
alla diversa ipotesi di circolazione di veicolo per il quale il foglio
di via sia stato rilasciato, ma non sia materialmente in possesso del
conducente. (Cass. Civ., Sez. III, 12 settembre 2000, n. 12026).
[RV1100]
Depenalizzazione
- Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazioni
- Verbale - Annullamento prefettizio o giudiziale - Per
insussistenza di motivi giustificativi della notifica anziché della
contestazione immediata - Apprezzamento di merito - Legittimità
- Condizioni - Fondamento
Non
è legittimo l’annullamento del verbale di accertamento di un’infrazione
al codice della strada, se il prefetto, o il giudice dell’opposizione
alla sanzione amministrativa, con argomentato apprezzamento di fatto,
ritiene che non sussistano i motivi richiesti dall’art. 201, primo comma,
D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, e da indicare nel verbale, che giustifichino
la notifica del medesimo al trasgressore - ai sensi dell’art. 14 legge
24 novembre 1981 n. 689 - anziché la contestazione immediata della
violazione, prescritta dall’art. 200 del medesimo decreto per consentirgli
di esplicare pienamente il suo diritto di difesa. (Nella specie il giudice
aveva annullato la sanzione per eccesso di velocità ai sensi dell’art.
142, nono comma, accertato mediante autovelox sulla considerazione che,
se il fotoradartachimetro è dotato di monitor, consente di rilevare
l’infrazione a distanza e con anticipo rispetto alla postazione di controllo:
diversamente l’apparecchio segnala la velocità al passaggio del
veicolo, sì che è possibile la contestazione immediata o
inseguendo il trasgressore a mezzo di pattuglia apposita, o fermandolo
mediante altra pattuglia a distanza dal luogo dell’accertamento, avvertita
mediante ricetrasmittente) (Cass. Civ., Sez. III, 2 agosto 2000,
n. 10107) [RV1100]
Depenalizzazione
- Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione
- Differenziazione documentale - Necessità - Esclusione
Nel
sistema costituito dall’art. 200 del c.s. approvato con D.L.vo n. 285/92
e dall’art. 383 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione
approvato don D.P.R. n. 495/92 l’accertamento della violazione è
attestato dallo stesso verbale col quale si dà atto dell’avvenuta
contestazione e non è richiesta la redazione di due distinti documenti.
(Cass. Civ., Sez. III, 18 maggio 2000, n. 6474). [RV1100]
Depenalizzazione
- Accertamento delle violazioni amministrative - Possesso dei documenti
di circolazione e di guida - Mancata presentazione alla convocazione
ex art. 180, ultimo comma, nuovo c.s. - Irrogazione a carico di soggetto
non proprietario del veicolo oggetto dell’accertamento - Legittimità
In
tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione di norme del codice
della strada, qualora l’accertamento eseguito dall’autorità amministrativa
abbia riferimento a soggetto non più proprietario del veicolo (causa
i ritardi nelle registrazioni presso il Pra), è da ritenersi legittima
la convocazione di quest’ultimo "per fornire informazioni o esibire documenti"
ex art. 180 comma ottavo c.d.s., con la conseguenza che la mancata presentazione
presso gli uffici dell’amministrazione istante integra, a suo carico (e
nonostante egli non sia più il proprietario del veicolo), gli estremi
della violazione di cui al citato art. 180 comma ottavo c.d.s. (Cass.
Civ., Sez. III, 18 maggio 2000, n. 6471). [RV1100]
Patente
- Revoca e sospensione - Sospensione ex art. 223 nuovo c.s.
- Natura cautelare - Conseguenze - Emissione sulla base
di elementi prescindenti dagli eventuali accertamenti in sede penale -
Necessità - Contrasto tra la valutazione effettuata dal prefetto
in sede di sospensione e quella successiva del giudice penale - Legittimità
Il
provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal prefetto
a norma dell’art. 223 c.s., ha natura cautelare, e la stessa norma citata
prevede che esso possa essere emesso sulla scorta di un apprezzamento
da effettuarsi nell’immediatezza del fatto, sulla sola base del rapporto
del verbale della violazione contestata, nonché del parere del
competente ufficio M.C.T.C., perciò a prescindere dall’inizio di
un procedimento penale a carico del titolare della patente e dagli eventuali
accertamenti compiuti in quella sede, con la conseguenza che il definitivo
(ed eventuale) accertamento compiuto dal giudice penale in ordine alle
responsabilità del titolare della patente può essere diverso
da quello a suo tempo compiuto ad altri fini dal prefetto, sulla scorta
degli elementi conoscitivi dei quali disponeva, senza che sia perciò
configurabile alcuna illegittimità. (Cass. Civ., Sez. III,
19 aprile 2000, n. 5072). [RV1100]
Velocità
- Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Telelaser - Attendibilità
dell’accertamento - Esclusione - Contrasto con l’art.
345 reg. nuovo c.s. - Sussistenza
In
tema di apparecchiature e mezzi di accertamento ei limiti di velocità
l’art. 345 del Regolamento al nuovo codice della strada, al fine di consentire
il contraddittorio con il presunto trasgressore e per una imprescindibile
esigenza di certezza, esige che la misurazione della velocità tenuta
da un certo veicolo, venga effettuata integralmente dall’apparecchiatura,
senza alcun intervento dell’uomo, pena l’inaffidabilità della stessa
misurazione, rimessa esclusivamente all’accortezza dei riflessi e alla
buona vista dell’agente accertatore. Deve pertanto considerarsi illegittima
la misurazione della velocità effettuata tramite telelaser, posto
che le modalità di funzionamento dell’apparecchio non sono tali
da fornire la prova oggettivamente verificabile che la velocità
riportata dal display corrisponda ad un determinato veicolo. (Trib.
Civ. di Padova, Sez. II, 12 luglio 2000). [RV1100]
Sosta,
fermata e parcheggio - Sosta vietata - Sosta in doppia fila
Non
deve ritenersi sussistere identità necessaria tra la circostanza
di avere lasciato l’auto "in doppia fila" l’avere causato un intralcio
alla circolazione. Pertanto, se nel verbale di contestazione redatto dalla
polizia municipale sia contestato all’automobilista di avere lasciato
l’auto in doppia fila, e nell’ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto
sia addebitato per contro il fatto di avere causato intralcio alla circolazione,
il giudice investito dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione ha l’onere
di accertare, se nel fatto contestato dalla polizia municipale fossero
ravvisabili gli estremi della infrazione posta a fondamento dell’ordinanza-ingiunzione.
(Cass. Civ., Sez. III, 1 dicembre 1999, n. 13365). [RV1100]
Patente
- Revoca e sospensione - Guida di veicoli per il quale non è
richiesta la patente - Sospensione della stessa - Legittimità
- Esclusione - Fattispecie
La
sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria
conseguente all’accertamento di un reato, non può essere disposta
qualora il reato sia stato commesso con un mezzo per la cui conduzione
la patente non era richiesta. (Nella specie, in applicazione di tale principio,
la Corte ha annullato senza rinvio la decisone del giudice di merito nella
parte in cui questi, nell’affermare la penale responsabilità
dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 186 c.d.s.
per aver egli guidato un motoveicolo essendo in stato di ebbrezza, aveva
anche disposto la sospensione della patente di guida, nonostante che per
condurre il detto motoveicolo la patente non fosse richiesta). (Cass.
Pen., Sez. IV, 27 settembre 2001, n. 35121). [RV0102]
Depenalizzazione
- Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione
immediata - Obbligo - Deroga in presenza di motivi che la renda
impossibile - indicazione nel verbale notificato al trasgressore
- Necessità - Omissione - Effetti - Nullità
dell’ordinanza-ingiunzione
In
tema di violazioni del c.s., la contestazione immediata imposta dall’art.
201 del D.L.vo n. 285 del 1992, ha un rilievo essenziale per la correttezza
del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena
esplicazione del diritto di difesa del trasgressore, la limitazione del
diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può
trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile,
dovendo tali motivi essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale.
(Nella specie la Corte ha annullato l’ordinanza-ingiunzione sul rilievo
che il verbale notificato al trasgressore conteneva solo generica giustificazione
dell’impossibilità per i verbalizzanti di procedere alla contestazione
immediata. (Cass. Civ., Sez. I, 22 agosto 2001, n. 11184). [RV0102]
Depenalizzazione
- Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione
- Verbale - Opposizione in sede giurisdizionale - Ammissibilità
- Previo ricorso al Prefetto - Necessità - Esclusione
In
materia di sanzioni amministrative per la violazione della disciplina
della circolazione stradale, il previo esperimento del ricorso amministrativo
al Prefetto è meramente facoltativo, potendo l’interessato,
secondo l’interpretazione adeguatrice dell’art. 203 c.d.s. fornita
dalla Corte cost. (sentenze n. 255 e 311 del 1994, n. 437 del 1995, e
ordinanza n. 315 dello stesso anno), rivolgersi al giudice indipendentemente
da esso, mediante l’impugnazione del verbale di accertamento, nelle
forme previste dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981. (Cass.
Civ., Sez. I, 26 luglio 2001, n. 10194). [RV0102]
Patente
- Revoca e sospensione - Sospensione - Applicabilità
al reato di cui all’art. 187, quinto comma, nuovo c.s. - Esclusione
Al
reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento sanitario previsto
dall’art. 187, quinto comma, c.s., quando si abbia ragionevolmente
motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti, non è applicabile la sanzione amministrativa della
sospensione della patente di guida. (Giudice di Pace di Piacenza,
28 giugno 2001). [RV0102]
Limiti
alla circolazione - Centro storico - Ordinanza sindacale -
Mancata pubblicazione nell’Albo pretorio - Inefficacia
Limiti
alla circolazione - Centro storico - Ordinanza sindacale -
Mancata pubblicazione nell’albo pretorio - Rilevanza ai fini
dell’esecutività del verbale di accertamento - Sussistenza
E’
inefficace l’ordinanza sindacale emessa ai sensi degli artt. 6 e
7 c.d.s. non pubblicata nell’Albo pretorio.
La
pubblicità legale dell’ordinanza sindacale emessa ai sensi
degli artt. 6 e 7 c.d.s. prevista oltre che dall’art. 73 Cost. e
art. 10 disposizioni della legge in generale anche dall’art. 47 della
L. 142/90, costituisce elemento essenziale per la esecutività del
verbale di accertamento. (Giudice di Pace di Bologna, 4 giugno 2001,
n. 1171). [RV0102]
Responsabilità
civile - Animali - Animali selvatici - Danni cagionati
a veicoli in circolazione - Responsabilità a carico delle
regioni - Sussistenza
Le
Regioni, in quanto obbligate ad adottare tutte le misure idonee ad evitare
che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex
art. 2043 c.c. dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli
in circolazione. (Giudice di Pace di Riva del Garda, 2 aprile 2001,
n. 26). [RV0102]
Depenalizzazione
- Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione
- Immediata
La
disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui all’art.
14 della legge n. 689 del 1981, è derogata dalla disciplina speciale
dettata per le violazioni del codice della strada dagli artt. 200 e 201
dello stesso codice, cui si correlano gli artt. 383 e 384 del regolamento
di esecuzione. Dalla diversità delle due normative discende che
non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il
principio giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell’art.
14 della legge n. 689 del 1981) secondo cui è priva di effetto
estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione
immediata, pur se possibile, della violazione qualora sia stata effettuata
la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa. La contestazione
immediata della violazione alle norme del codice della strada ha, al contrario,
un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio,
onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con
la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge
che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo.
Perciò il giudice, e riscontra che la contestazione immediata della
violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente
possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone l’annullamento
del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per
detta violazione. (Cass. Civ., Sez. I, 21 febbraio 2001, n. 2494).
[RV0102]
Depenalizzazione
- Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione
- Verbale
In
materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada,
il verbale di accertamento, tenuto conto della sua idoneità a divenire
titolo esecutivo e in conformità dell’interpretazione adeguatrice
della Corte costituzionale, è assimilato, in relazione ai rimedi
giurisdizionali esperibili contro di esso, all’ordinanza-ingiunzione,
posto che la disposizione dell’art. 205 c.s. deve essere interpretata
estensivamente, nella parte in cui richiama e rende operanti gli artt.
22 e 23 della legge n. 689 del 1981 per l’opposizione contro i provvedimenti
irrogativi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice medesimo,
includendovi l’impugnazione del verbale di accertamento. (Cass.
Civ., Sez. I, 21 febbraio 2001, n. 2494). [RV0102]
Depenalizzazione
- Applicazione delle sanzioni - Opposizione - Procedimento
L’art.
23 della legge n. 689 del 1981, al quale rinvia l’art. 205 del codice
della strada, espressamente sancisce che, nei giudizi d’opposizione
alle sanzioni amministrative, il pretore può rigettare l’opposizione,
ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento, le quali,
quindi, possono essere liquidate anche se l’autorità che ha
irrogato la sanzione sia stata difesa da un proprio funzionario e non
da un avvocato, come dalla stessa norma consentito. (Cass. Civ.,
Sez. I, 27 febbraio 2001, n. 2848). [RV0102]
Depenalizzazione
- Ordinanza-ingiunzione - Irrogativi di sanzione amministrativa
- Sottoscrizione autografa del soggetto emanante
In
relazione a fattispecie antecedente all’entrata in vigore dell’art.
15 della legge n. 59 del 1997 e dei regolamenti attuativi in esso previsti,
deve escludersi la validità, sulla base dell’art. 3 del D.L.vo
n. 39 del 1993, di ordinanze ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative
per violazione dell’art. 204 del codice della strada, ove prive di
firma autografa, in quanto costituenti provvedimenti amministrativi non
suscettibili di automatica elaborazione informatica e richiedenti, a norma
degli artt. 18 della legge n. 689 del 1981 e 3 della legge n. 241, specifica
motivazione in relazione alle particolarità del singolo caso concreto.
E peraltro gli atti in questione debbono considerarsi comunque validi
ove, pur in mancanza dell’autografia della sottoscrizione, i dati
estrinsecati nel contesto documentativi degli stessi, consentano comunque
di accertare aliunde la sicura attribuibilità, dell’atto a
chi, secondo le norme positive, debba esserne l’autore. (Cass.
Civ., Sez. I, 28 dicembre 2000, n. 16204). [RV0102]
Segnaletica
stradale - Segnali di pericolo - Previsti dal codice della strada
e dal regolamento
L’obbligo
imposto a carico dell’ente proprietario o gestore della strada (art.
13 c.s.) di porre fuori dei centri abitati i segnali di pericolo, descritti
dallo stesso articolo nelle norme successive e in quelle del regolamento,
non si esaurisce nell’adozione della segnaletica indicata in tali
norme, ma si estende anche all’uso di segnali diversi idonei ad impedire
l’insorgere di situazioni di pericolo per l’incolumità
degli utenti della strada quando i normali segnali di pericolo, in relazione
a situazioni concrete siano insufficienti. (Cass. Civ., Sez. III,
2 febbraio 2001, n. 1505). [RV0102]
Velocità
- Limiti fissi - Accertamento a mezzo di autovelox
L’art.
384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che indica,
"di massima", i casi di materiale impossibilità della
contestazione immediata, contempla, alla lett. E), non solo il caso dell’accertamento
della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono
la terminazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che
il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, ma anche
quello in cui esso sia "nell’impossibilità di essere
fermato in tempo utile nei modi regolamentari". Tale impossibilità,
che sussiste con riferimento alla pattuglia preposta al funzionamento
dell’apparecchiatura autovelox che procede all’accertamento
dell’infrazione, non può essere esclusa dal giudice di merito
con il rilievo dell’astratta possibilità che al servizio potesse
essere preposta una seconda pattuglia con l’esclusivo compito di
procedere alla contestazione, non essendogli consentito sindacare le modalità
organizzative del servizio di rilevamento da parte della pubblica amministrazione
in termini di impiego di uomini e mezzi. (Cass. Civ., Sez. I, 21
febbraio 2001, n. 2494). [RV0102]
Velocità
- Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Opposizione ad
ordinanza-ingiunzione - Specifica contestazione in ordine alle caratteristiche
dello strumento - Onere probatorio della P.A. - Contenuto
In
tema di sanzioni amministrative per eccesso di velocità nella circolazione
stradale, l’omessa indicazione nel verbale d’accertamento delle
caratteristiche dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità
(ed in particolare della corrispondenza di essa al tipo omologato) non
comporta l’invalidità dell’accertamento stesso. Tuttavia,
la contestazione dell’idoneità della fonte di prova (in sede
d’opposizione ai sensi dell’art. 205 c.d.s.) sottopone la P.A.
all’onere di integrare la documentazione sul punto, al fine di rendere
inoppugnabile la rilevazione. (La S.C. ha così cassato per omessa
motivazione la sentenza che, su specifica opposizione a riguardo, aveva
affermato la correttezza dell’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento,
benché non fosse stata disposta l’esibizione della documentazione
relativa alle caratteristiche dello strumento e sul verbale d’accertamento
vi fosse mera attestazione del "regolare funzionamento" dello
stesso). (Cass. Civ., 22 giugno 2001, n. 8515). [RV1001]
Depenalizzazione
- Applicazione delle sanzioni - Riscossione mediante iscrizione
a ruolo e notifica di cartella esattoriale - Opposizione ex artt.
22 e seguenti L. n. 689/1981 - Finalità di dedurre la mancanza
di preventiva emissione e notificazione del provvedimento sanzionatorio
- Ammissibilità
In
tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina
della circolazione stradale, l’opposizione disciplinata dagli artt.
22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689 può essere proposta
anche contro l’iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella
esattoriale al fine di dedurre la mancanza della preventiva emissione
e notificazione del provvedimento sanzionatorio. (Cass. Civ., Sez.
I, 11 maggio 2001, n. 6545). [RV1001]
Depenalizzazione
- Applicazione delle sanzioni - Contestazione immediata -
Omissione - Conseguenze - Estinzione dell’obbligazione
sanzionatoria - Esclusione - Attenuazione del valore probatorio
del verbale - Configurabilità
In
tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della
sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce
causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione
e non invalida perciò la pretesa punitiva dell’autorità
amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto,
alla notificazione del verbale di accertamento della violazione, ma determina
esclusivamente una attenuazione del valore probatorio dell’atto di
accertamento nella sede della opposizione giudiziale. (Cass. Civ.,
Sez. I, 27 aprile 2001, n. 6097). [RV1001]
Depenalizzazione
- Accertamento delle violazioni amministrative - Intervento
diretto di garanzia dell’autore della violazione - Esclusione
- Limiti
In
tema di sanzioni amministrative, l’art. 13 della legge 24 novembre
1981, n. 69 prevede il libero esercizio della potestà accertativi
della p.a. senza alcun intervento diretto dell’autore dell’illecito
se non nei casi, eccezionali, di partecipazione alla revisione delle analisi
di campioni (ex art. 15 della stessa legge) o ad analisi irripetibili.
(Cass. Civ., Sez. I, 27 aprile 2001, n. 6097). [RV1001]
Depenalizzazione
- Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione
- Immediata - Necessità - Omissione - Conseguenza
- Violazione di limiti di velocità - Accertamento a mezzo
di autovelox - Contestazione immediata - Obbligo - Portata
- Esclusione della relativa possibilità - Apprezzamento
del giudice di merito - Limiti
In
tema di violazioni alle norme del codice della strada, fermo l’obbligo
di procedere alla contestazione immediata delle stesse ed esclusa la generale
equipollenza ad essa della notifica del verbale, nei casi di eccesso dei
limiti di velocità rilevati da apparecchiatura autovelox l’amministrazione
è tenuta a precisare nel verbale notificato la sussistenza delle
condizioni previste dalle disposizioni regolamentari ed integranti la
impossibilità di procedere a detta contestazione, in tal caso essendo,
peraltro, escluso che il sindacato del giudice dell’opposizione possa
riguardare anche le scelte organizzative della stessa amministrazione.
(Fattispecie in tema di contestazione di eccesso di velocità rilevato
da pattuglia della polizia stradale a monte, a mezzo di autovelox idoneo
a consentire la rilevazione solo contestualmente al passaggio del veicolo
davanti all’apparecchio stesso, e non in un momento successivo, ed
in assenza di una seconda pattuglia dislocata a valle per procedere alla
contestazione. (Cass. Civ., Sez. I, 29 marzo 2001., n. 4571). [RV1001]
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